(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 49 del 4 dicembre 2002)
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
    Vista  la  legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 "Testo unico delle
norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di
accesso", e in particolare l'Art. 28;
    Visto   il   "Regolamento  recante  norme  per  la  gestione  del
protocollo  e  la  conservazione degli archivi della Regione autonoma
Friuli-Venezia  Giulia",  approvato  con decreto del presidente della
giunta  regionale  4 ottobre 1999, n. 0309/Pres., e in particolare il
titolo IV "Disposizioni sulle modalita' di scarto dei documenti";
    Vista  la  nota  prot.  n. 5184/1.9.39 dell'8 maggio 2002, con la
quale  la direzione regionale per le autonomie locali, rappresentante
le  particolari  preblematiche  in  merito  alla  conservazione della
copiosissima   documentazione  relativa  ai  procedimenti  elettorali
gestiti  dal  servizio  elettorale della direzione medesima, propone,
anche  in  vista  delle  elezioni dei prossimi anni, di prevedere una
disciplina  specifica che consenta lo scarto del materiale elettorale
suddetto  in  deroga  ai  termini  previsti  dall'Art.  18 del citato
regolamento;
    Ritenuto  di  condividere  l'esigenza manifestata dalla direzione
regionale  per  le  autonomie  locali, e di procedere, pertanto, alla
necessaria modifica del citato regolamento;
    Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale n. 3717 del
5 novembre 2002;
                              Decreta:
    E'  approvata  la  modifica  al "Regolamento recante norme per la
gestione  del  protocollo  e  la  conservazione  degli  archivi della
Regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia", approvato con decreto del
presidente  della giunta regionale 4 ottobre 1999, n. 0309/Pres., con
l'inserimento  dopo l'Art. 18, del seguente articolo, che entrera' in
vigore  il  giorno  della  sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale
della Regione.
    "Art.   18-bis   (Disposizioni  particolari  per  lo  scarto  del
materiale elettorale). - 1. In deroga a quanto previsto dall'Art. 18,
comma 4,  il  direttore regionale per le autonomie locali, sentito il
direttore  del servizio elettorale, puo' provvedere allo scarto delle
schede  di  votazione  e  del  restante materiale elettorale detenuto
dall'amministrazione  regionale,  dopo  che  siano stati definiti gli
eventuali ricorsi avverso le operazioni elettorali.
    2. Non possono in ogni caso essere assoggettati alla procedura di
scarto  di  cui  al  comma  1  i verbali degli uffici coinvolti nelle
operazioni  elettorali,  fatto  salvo  quanto  previsto dall'Art. 18,
comma 5.
    3.  Il  procedimento per lo scarto del materiale elettorale ed il
successivo inventario e' disciplinato dagli articoli 19, 20 e 21".
    E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare
dette disposizioni quali modifica a regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 12 novembre 2002
                                TONDO