(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 49 del 4 dicembre 2002) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso", e in particolare l'Art. 28; Visto il "Regolamento recante norme per la gestione del protocollo e la conservazione degli archivi della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia", approvato con decreto del presidente della giunta regionale 4 ottobre 1999, n. 0309/Pres., e in particolare il titolo IV "Disposizioni sulle modalita' di scarto dei documenti"; Vista la nota prot. n. 5184/1.9.39 dell'8 maggio 2002, con la quale la direzione regionale per le autonomie locali, rappresentante le particolari preblematiche in merito alla conservazione della copiosissima documentazione relativa ai procedimenti elettorali gestiti dal servizio elettorale della direzione medesima, propone, anche in vista delle elezioni dei prossimi anni, di prevedere una disciplina specifica che consenta lo scarto del materiale elettorale suddetto in deroga ai termini previsti dall'Art. 18 del citato regolamento; Ritenuto di condividere l'esigenza manifestata dalla direzione regionale per le autonomie locali, e di procedere, pertanto, alla necessaria modifica del citato regolamento; Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 3717 del 5 novembre 2002; Decreta: E' approvata la modifica al "Regolamento recante norme per la gestione del protocollo e la conservazione degli archivi della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia", approvato con decreto del presidente della giunta regionale 4 ottobre 1999, n. 0309/Pres., con l'inserimento dopo l'Art. 18, del seguente articolo, che entrera' in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. "Art. 18-bis (Disposizioni particolari per lo scarto del materiale elettorale). - 1. In deroga a quanto previsto dall'Art. 18, comma 4, il direttore regionale per le autonomie locali, sentito il direttore del servizio elettorale, puo' provvedere allo scarto delle schede di votazione e del restante materiale elettorale detenuto dall'amministrazione regionale, dopo che siano stati definiti gli eventuali ricorsi avverso le operazioni elettorali. 2. Non possono in ogni caso essere assoggettati alla procedura di scarto di cui al comma 1 i verbali degli uffici coinvolti nelle operazioni elettorali, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 18, comma 5. 3. Il procedimento per lo scarto del materiale elettorale ed il successivo inventario e' disciplinato dagli articoli 19, 20 e 21". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare dette disposizioni quali modifica a regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 12 novembre 2002 TONDO